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In GU il Decreto Fiscale

In GU il Decreto Fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre scorso il D.L. n.155/2024, contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 20 ottobre, prevede tra gli altri, la modifica dell’imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. Nel dettaglio, l’art. 7 introduce modifiche al D.L. n. 113/2024, convertito con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024 e del D. Lgs. n. 13/2024, che consente ai soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), con ricavi fino a 5.164.569 euro e che non adottano il regime forfetario, di accedere al regime di ravvedimento qualora, per una qualsiasi delle annualità tra il 2018 e il 2022: l’accesso al regime, infatti, è consentito anche se questi soggetti abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dagli ISA legata alla pandemia da Covid-19 e abbiano indicato l’esistenza di una situazione di non normale svolgimento dell’attività, come previsto dall’art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L.  n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017. 

Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi si calcola prendendo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l’anno di riferimento e aumentando tale reddito del 25%; l’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e le relative addizionali si calcola applicando un’aliquota del 12,5% all’incremento del 25% del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’imposta sostitutiva dell’IRAP, la base imponibile si ottiene aumentando del 25% il valore della produzione netta già dichiarata, e su tale incremento si applica un’aliquota del 3,9%. 

Inoltre, le imposte sostitutive calcolate con queste modalità vengono ridotte del 30%. L’art. 8 prevede modifiche al credito d’imposta ZES, introducendo la possibilità di presentare una comunicazione integrativa per includere non solo gli investimenti già riportati, ma anche quelli realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, se ulteriori rispetto a quelli già comunicati o se l’importo è maggiore. In tal caso, si può indicare anche il maggior credito d’imposta maturato e allegare la documentazione necessaria. Infine, l’art. 2 del provvedimento prevede il rifinanziamento dell’APE sociale, con un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027 e di 10 milioni per il 2028.

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